Da Test di verifica su 'Internet e Diritto
Internazionale' (presso Pontificia Università,
Studio Legale "Allen & Overy"): Le
novità introdotte dal fenomeno Internet rispetto
ai tradizionali principi giuridici di “sovranità”
e “territorio”
"...Se si parte
dalla considerazione che i conflitti poi, sono sempre
esistiti e continueranno comunque ad esistere, perché
fanno parte della natura umana, tanto vale regolamentare
in modo meno accentrato (cioè non come fanno
gli USA, pur riconoscendogli il merito della nascita
di Internet, ma proprio perché non hanno avuto
modo di delimitare sinora la rete perché non
togliere loro l’opportunità di limitarla?)
ma uniforme ed armonioso che sprigionandosi dal semplice
“vivere comune” anche se in modo allargato
e difficilmente gestibile, addivenendo a forme supra-nazionali
di disciplina generale derivanti strettamente dal Diritto
Comune delle Genti..."
Da Diritto ed
Internet (2002)
2.5. La giurisprudenza statunitense in
tema di responsabilità del provider.
"...Val la
pena segnalare, significativi punti di contatto sostanziali
fra l’elaborazione italiana e quella statunitense
– del resto, ovviamente, di ben più lunga
esperienza. In particolare, quanto all’assimilazione
del provider al responsabile editoriale, negli Stati
Uniti, la giurisprudenza in tema di responsabilità
per messaggi diffamatori inviati dagli utenti del provider
(1991), nel caso Cubby v. Compuserve, era già
arrivata a considerare il provider al pari di un’edicola
(news distributor) e quindi non responsabile per la
pubblicazione del materiale diffamatorio, e ciò
sulla base dell'impossibilità di "monitorare"
e filtrare tutte le comunicazioni inviate nel newsgroup...
."
Da POLITICA
MONETARIA EUROPEA, Il Sistema Europeo delle Banche Centrali
(2002)
"...L’Europa
si attiene alle decisioni d’oltreoceano, vincolando
la politica monetaria e fiscale al rispetto di parametri
tesi a salvaguardare la stabilità della moneta
e dei prezzi, sacrificando di fatto le possibilità
di crescita, e limitando la politica fiscale ed economica
dei governi, togliendole dall’usuale ventaglio
di scelte politiche degli stati e dei cittadini.
Con questi presupposti, il patto di stabilità
per la crescita e l’occupazione si rivela essere
semplicemente un patto volto alla stabilità del
sistema economico, richiedendo quindi una sua correzione,
tale da ridare ai governi la possibilità di contrastare
congiunture economiche negative, sia pure nel rispetto
di una strategia di politica economica europea comune
e dell’obiettivo della riduzione del debito pubblico."
Da DIRITTO
COMUNITARIO DEL LAVORO, L’ORARIO DI LAVORO IN
EUROPA (2002)
"...il dibattito
sull’orario di lavoro è stato un punto
fondamentale nelle battaglie politiche e sociali. Ultimamente
il cambiamento realizzatosi nelle realtà politiche
di molti paesi europei hanno ampliato le tematiche inerenti
ai contratti di lavoro tout court. Le recenti elezioni
francesi, con la relativa vittoria della destra, hanno
fatto scorgere come la battaglia sociale attuata in
detto paese sulle 35 ore sia stata un “fallimento”
per una vittoria elettorale della sinistra e che in
questi “nuovi tempi” la dimensione sociale
supera il tema in commento, ponendo addirittura obiettivi
di restrizione delle garanzie e salvaguardie, non solo
per quanto riguarda l’orario di lavoro, ma la
stessa ragion d’essere delle garanzie fondamentali
dei lavoratori in ambiti più ampi e sempre più
“allargabili”.
La flessibilità non deve essere scambiata con
precarietà ed il corpus di norme sviluppatosi
in questi anni, dovrebbe poter essere esteso ai sempre
più numerosi lavoratori atipici, reintroducendo
ed ampliando un discorso di solidarietà sociale
che nel tempo si sta tendendo a perdere se non addirittura
a dimenticare..."
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